Esonero fatturazione

Si precisa che:

l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, introdotto dal 1 gennaio 2019, non riguarda alcune categorie di contribuenti. Si tratta di imprese e soggetti partita IVA ben definiti dalla normativa, che sono esentati dal fare fattura elettronica per differenti motivi: redditi entro certi limiti oppure disposizioni in materia di privacy.

Le aziende e i soggetti esentati sono:

  • i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), contribuenti che rientrano nel “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  • piccoli produttori agricoli (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972);
  • medici, farmacisti e contribuenti che erogano prestazioni sanitarie;
  • associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro all’anno.

A queste categorie professionali, si aggiungono alla lista delle esenzioni tutte le operazioni svolte da qualunque genere di impresa e contribuente nei confronti di soggetti non residenti nel territorio italiano.

I piccoli produttori agricoli esonerati dall’obbligo di fattura elettronica sono gli stessi che erano già esonerati per legge dall’emissione di fatture.

Rientrano nella categoria quei piccoli imprenditori e coltivatori che nell’anno di imposta precedente hanno ottenuto ricavi inferiori ai 7.000 euro. Due terzi di questi guadagni devono inoltre essere provento di cessione di prodotti agricoli come elencati nella tabella A prevista dal Decreto del presidente della Repubblica 633 del 1972.

Per tutti gli altri imprenditori agricoli valgono le regole previste per ogni altra categoria di contribuente.